Appalti pubblici: la domanda tipo di partecipazione alle gare


21 febbraio 2024
La recente pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, avente ad oggetto la «Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ha portato l'Autorità a introdurre anche la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica per la partecipazione alle gare. Questo documento mira a semplificare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, riducendo il rischio di errori ed omissioni.
Di seguito, l'analisi della domanda di partecipazione tipo da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

  1. Struttura della domanda
La domanda tipo, elaborata da ANAC, attua l'art. 91, comma 2, del codice appalti, d.lgs. 36 del 2023. Quest'ultimo specifica che nella domanda sono contenuti gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonchè l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione (artt. 100 e 103) contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24).
Su tale base, l'Anac struttura la domanda tipo sui seguenti principi:
  • vengono incluse solo dichiarazioni non presenti nel DGUE per evitare duplicazioni inutili ed errori;
  • la domanda tipo è di natura generale e deve essere personalizzata dalle stazioni appaltanti in base alle loro esigenze, eliminando le sezioni non rilevanti e integrando informazioni aggiuntive necessarie per il tipo specifico di contratto.
Sotto il profilo metodologico, la domanda di partecipazione tipo, elaborata dall'ANAC, è il risultato di un processo collaborativo che ha coinvolto diversi attori, tra cui Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori e una vasta consultazione pubblica con centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca.
La domanda, soggetta ad aggiornamenti regolari per riflettere eventuali modifiche normative o miglioramenti, è prevista nei seguenti formati:
− Domanda di partecipazione tipo - del. 43.2023.docx;
Domanda di partecipazione tipo - del. 43.2023.pdf
È altresì prevista la futura pubblicazione di una relazione AIR semplificata per illustrare le scelte regolatorie adottate.
  1. Operatori economici
Nel modello di domanda di partecipazione tipo, l'Autorità da ampio spazio alla differenziazione tra le varie tipologie di operatore economico che ai sensi dell'art. 65 del codice possono partecipare alle gare pubbliche di appalto; ciò, precisando che le dichiarazioni contenute nella domanda stessa devono essere rese dal titolare/rappresentante legale/institore:
− dell'operatore singolo;
− dei consorzi artigiani e di cooperativi;
− dei consorzi stabili;
− della mandataria o capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti;
− di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
− di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire;
− dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
− delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
− del gruppo europeo interesse economico.
Tuttavia, a parere di ANCE, proprio con riferimento agli operatori economici, vi è un potenziale rischio di ambiguità nel citato modello. Infatti, quest'ultimo stabilisce in modo troppo generico che, nei casi di consorzi come definiti dall'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice (ossia tutte le tipologie di consorzi non necessari), la dichiarazione - contenuta nella domanda di partecipazione - su quali siano le imprese consorziate esecutrici deve essere resa anche nel caso in cui un consorzio indichi un altro consorzio come consorziato esecutore. Ciò senza precisare che tale possibilità riguarda solo i consorzi artigiani e cooperativi, e non quelli stabili, i quali ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) non possono formare ulteriori consorzi stabili e quindi non è neppure possibile che indichino i propri esecutori.
  1. Gestione del FVOE
Per quanto riguarda la documentazione a prova dei requisiti di partecipazione, l'ANAC chiarisce che i documenti soggetti a riutilizzo sono inseriti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE 2.0, mentre quelli utilizzabili in una sola gara, come la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento, vengono allegati alla domanda di partecipazione alla procedura di appalto.
Ne consegue che, nelle suddette domande l'FVOE 2.0 viene utilizzato al fine di caricare sul sistema:
− in caso di partecipazione in più forme allo stesso appalto, la documentazione idonea a dimostrare che tale condizione non ha influenzato la gara nè ha impatto sulla capacità di adempiere agli obblighi contrattuali;
− le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda, di cui però lo stesso operatore economico deve avere anticipato la presenza nel DGUE;
− la documentazione posta a dimostrazione degli eventuali e specifici adempimenti a tutela del lavoro nonchè quanto necessario anche ai fini della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice.
Sotto un profilo operativo, ciò significa che dal coordinato di quanto disposto nella domanda di partecipazione tipo e nella delibera n. 262 del 20 giugno 2023, il fascicolo virtuale dell'operatore economico viene utilizzato nel seguente modo:
a) la stazione appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto o il Responsabile del Procedimento, richiede il Codice Identificativo Gara (CIG) per ogni procedura di affidamento, specificando eventuali soggetti autorizzati per la verifica dei requisiti;
b) i soggetti autorizzati dalla stazione appaltante richiedono l'accesso al fascicolo dell'operatore economico coinvolto nella procedura di affidamento o appalto per consultare i documenti dell'operatore;
c) l'operatore economico, a seconda dei casi, ha già indicato nella domanda di partecipazione o nel DGUE i dati e i documenti disponibili per dimostrare i requisiti o le condizioni di partecipazione; in caso contrario, inserisce a sistema i documenti richiesti nel corso della procedura;
d) in applicazione del principio once only, i dati e i documenti inseriti dall'OE sono quelli non presenti nel FVOE tramite interoperabilità con la PDND e non già in possesso della stazione appaltante;
e) a regime, il sistema consente alla stazione appaltante di accedere direttamente ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e presenti nel FVOE 2.0;
f) fino alla piena integrazione del DGUE con il FVOE 2.0, l'operatore economico autorizza singolarmente la stazione appaltante ad accedere al proprio FVOE per i documenti menzionati, previa autorizzazione dell'operatore stesso ad accedere allo specifico fascicolo predisposto nel FVOE per la procedura;
g) i soggetti autorizzati dalla stazione appaltante visionano i documenti e i dati dell'operatore economico.
Al fine di rendere più fruibile il sistema, sia la stazione appaltante che l'operatore economico possono visualizzare e gestire gli avvisi di notifiche ricevute e attraverso una sezione dedicata sulla propria home page del FVOE 2.0.
Prendendo spunto dalla domanda tipo in esame, può quindi accadere, ad es., che un concorrente riceva una richiesta di accesso al suo FVOE per visionare la certificazione UNI EN ISO 45001, necessaria per ottenere una riduzione dell'importo della garanzia definitiva nella gara in questione. Poichè questa certificazione non è accessibile tramite interoperabilità tra i sistemi, il concorrente dovrà caricarla nel suo fascicolo virtuale e renderla disponibile alla stazione appaltante, autorizzando l'accesso al fascicolo specifico creato per questa procedura.
Una volta caricato, il certificato potrà essere riutilizzato per tutte le procedure successive, nel limite della sua validità.

Cordialità
Dott. Saverio Padalino
Direttore Ance Foggia

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