Codice Etico

Codice etico

Il Codice Etico ha lo scopo di sviluppare e rafforzare negli imprenditori associati la coscienza dei valori civili e sociali, ispiratrice di comportamenti individuali, che concorrono a far assolvere alla categoria, nel contesto di una libera società pluralistica, la propria funzione, quale rilevante componente del progresso del Paese. Nel varare il presente Codice, l’ANCE Foggia intende assolvere alla sua precipua ed indeclinabile funzione di operare per il raggiungimento della predetta finalità, nell'assolvimento dei suoi compiti statutariamente previsti, di moralizzazione e qualificazione della categoria. Le imprese edili iscritte ad Ance Foggia si impegnano ad osservare le leggi, i regolamenti e le normative in genere emanati dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, le disposizioni interne deliberate, a norma di Statuto della Confindustria, del regolamento di ANCE Foggia, nonché le norme di comune correttezza civile e sociale nei confronti delle consociate e dei terzi.

Art. 1
Principio di concorrenza Le imprese associate riconoscono nel principio di concorrenza la condizione necessaria per lo sviluppo del mercato che premia la qualità del prodotto, del processo produttivo e dell'impresa.

Art. 2
Principi di responsabilità e correttezza Le imprese associate riconoscono nei principi di responsabilità e correttezza i contenuti della leale concorrenza e si impegnano a conformarsi a detti principi nello svolgimento della loro attività e nelle relazioni con tutti i protagonisti del processo produttivo. Le imprese associate si impegnano ad operare in modo che, loro tramite, si realizzi la piena conoscenza delle caratteristiche organizzative, tecniche, finanziarie e gestionali del sistema associativo.

Art. 3
Comportamenti dovuti Le imprese associate si impegnano a tenere comportamenti che non falsino, limitino o distorcano in qualsiasi modo la leale concorrenza. Costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati e gli aderenti, la denuncia all’autorità giudiziaria, direttamente o attraverso i canali messi a disposizione dall’ANCE, di aver subìto un’estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali. E, in particolare, si impegnano ad attuare sempre i principi di correttezza, lealtà, probità nei rapporti con i collaboratori, con la pubblica amministrazione, con i professionisti, con i fornitori, con la committenza pubblica e privata.

Art. 4
Collegio dei Probiviri Le imprese associate si impegnano al rispetto del presente Codice sottoponendosi al giudizio e alle decisioni del Collegio dei Probiviri, riconoscendo validità e definitività al giudizio ed alle decisioni dallo stesso assunte. In particolare accettano le seguenti condizioni:
1) di espulsione dell’impresa dall’ANCE nel caso di:
a) condanna dell’amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell’impresa con sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all’art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle dette associazioni (art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203);
b) confisca, a seguito dei reati di cui alla lettera a), con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell’imprenditore;
2) sospensione dell’impresa dall’ANCE nel caso di:
a) irrogazione in capo all’impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione e sicurezza finalizzate alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;
b) emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati;
c) avvio di procedimenti penali a carico di amministratori o di altri soggetti legati all’impresa concernenti la commissione di uno dei sopracitati delitti o applicazione di misure cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all’associazione la propria autosospensione.

Art. 5
Procedura Il Collegio dei Probiviri procede, su richiesta motivata del Direttivo, ad istruire e a decidere in merito ai casi di violazione del presente Codice, ed è sua facoltà comminare le seguenti sanzioni: deplorazione; sospensione degli effetti dell'iscrizione in termini di diritti attivi di voto per un periodo non superiore ad un anno; espulsione. Le decisioni, motivate, sono notificate dal Collegio dei Probiviri al Presidente dell'ANCE. Il Collegio dei Probiviri provvede su specifica e motivata richiesta del Direttivo a fornire pareri in merito alla ammissione di nuove imprese ed alle segnalazioni di candidature di rappresentanti in organismi esterni al sistema associativo. Procedura:
1) Il compito di controllare il concreto rispetto del Codice Etico da parte delle associate è affidato, in fase di accertamento, al Direttivo ed, in sede di decisione, al Collegio dei Probiviri.
2) Il Direttivo attiva la funzione di accertamento qualora:
a. le sia sottoposta la richiesta da parte del diretto interessato, ovvero della singola associata che si dichiari interessata a far esaminare e giudicare il proprio comportamento;
b. le pervenga un atto formale di deferimento, ovvero qualora una qualsiasi associata senta il dovere di segnalare, a tutela dell'onorabilità della categoria e del prestigio dell'ANCE, un comportamento di altre associate in contrasto con i basilari principi di etica professionale. Chi prende l'iniziativa del deferimento dovrà fornire al Direttivo ogni possibile ed idonea informativa e documentazione, assumendosene la responsabilità; c. il Comitato di Presidenza delibera di sottoporre ad esame e giudizio il comportamento di una o più associate.
3) Il Presidente dell’ANCE espone al Direttivo le richieste di cui ai punti a-, b-, c- del precedente punto 2. I membri del Direttivo, decidono a maggioranza dei presenti se procedere con la procedura di accertamento per violazione del presente Codice.
4) Qualora il Direttivo decida di aprire la procedura di accertamento, provvederà, per l'espletamento della procedura stessa, alla costituzione di una Commissione composta dal Vice Presidente ai rapporti per la legalità e da sei suoi componenti eletti a maggioranza.
5) La procedura di accertamento dell'esistenza della violazione inizierà con la contestazione dettagliata degli addebiti all'associata, la quale potrà replicare,personalmente o mediante proprio mandatario, per iscritto.
6) La procedura di accertamento dovrà essere conclusa entro il termine di 30 giorni da quello di notifica dell'avvenuto deferimento, salvo proroga disposta, su richiesta della Commissione o dell'associata sottoposta ad accertamento, dallo stesso Direttivo per un periodo massimo complessivo di non oltre due mesi.
7) La pronuncia della Commissione dovrà essere sufficientemente illustrata e potrà contemplare: - l'affermazione dell'accertato rispetto del presente Codice da parte dell'associata sottoposta ad accertamento; - l'affermazione della presunta violazione del presente Codice. In questo caso, la pronuncia sarà accompagnata dalla rimessione del caso all'esame ed al giudizio di merito del Collegio dei Probiviri. La pronuncia stessa sarà comunicata al Direttivo e verrà notificata, al più presto, in via riservata, a cura del Presidente, all'interessata.