Certificazione energetica degli edifici: modificati alcuni punti delle Linee guida


19 dicembre 2012

Dal 27 dicembre 2012 sarà in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la certificazione energetica degli edifici. Con il D.M. 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012, sono state infatti apportate alcune modifiche alle ''Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici'' contenute nel D.M. 26 giugno 2009.
Le novità rispetto alla precedente disciplina sono di seguito riportate.
Nuove esenzioni dall'obbligo di certificazione energetica
All'Allegato A, paragrafo 2 (campo di applicazione), sono esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, oltre ai già previsti box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo, nonchè:
  • i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
  • gli immobili venduti nello stato di ''scheletro strutturale'', cioè privi di tutte le pareti verticali esterne, o di elementi dell'involucro edilizio, o ''al rustico'', cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.
Per quest'ultima categoria di edifici, resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Eliminazione dell'autocertificazione in classe G
E' stato abrogato il paragrafo 9 dell'Allegato A del D.M. 26 giugno 2009, che prevedeva la possibilità per il proprietario di un edificio esistente di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, di scadente qualità energetica, di non dotarsi di certificazione energetica in caso di compravendita, autodichiarando che l'edificio stesso è di classe energetica G.
Correzione di alcune imprecisioni
All'Allegato 2 del D.M. 26 giugno 2009, è stata modificata la legenda relativa al calcolo del rendimento globale medio stagionale, mentre all'Allegato 3 è stata modificata la nota contrassegnata dal simbolo (*) relativa alla determinazione della prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio attraverso il metodo di calcolo da rilievo sull'edificiosulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
Assegnazione del ruolo al CTI, ENEA e CNR per rendere disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgere le verifiche di garanzia dei software commerciali.
All'allegato A, paragrafo 5 (Metodi di calcolo di riferimento nazionale), relativamente alla garanzia dei software commerciali sullo scostamento massimo di più o meno il 5% dei valori degli indici di prestazione energetica rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione di sistemi di riferimento nazionali, si specifica che il CTI, l'ENEA ed il CNR rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono la verifica di predetta garanzia. Tali sistemi possono, inoltre, essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità dei software commerciali.

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