Limiti di costo per l'edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata


19 dicembre 2012

La legge 5 agosto 1978, n. 457 ''Norme per l'edilizia residenziale'' attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell'art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. L'articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell'anno precedente.
La tabella fornisce, attraverso una lettura comparata dei vari provvedimenti regionali più aggiornati, elementi conoscitivi sull'assetto attuale dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero e manutenzione straordinaria.

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