Dl crescita 2: più elasticità nelle verifiche Soa


06 dicembre 2012

Svincolo delle cauzioni in corso d'opera fino all'80% dell'importo
Appalti, elasticità sugli attestati
Ok ai project bond anche per i servizi pubblici locali
Più elasticità nella verifica triennale degli attestati Soa delle imprese di costruzioni e nella partecipazione alle gare di appalto oltre i 20 milioni, project bond anche per le società di gestione dei servizi pubblici locali; inserite le norme sullo svincolo delle cauzioni in corso d'opera (fino all'80% dell'importo dei lavori); introdotte norme per superare il dissenso nelle conferenze di servizi. Sono questi alcuni degli emendamenti accolti in sede di esame del decreto legge «crescita 2» dalla commissione Industria del Senato. Una novità di rilievo è rappresentata dalla possibilità di emissione di project bond anche da parte delle società di gestione di servizi pubblici locali, oltre che dalle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica e dalle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche. Per quel che riguarda la qualificazione delle imprese di costruzioni in primo luogo si ammette, fino al 31 dicembre 2015, che la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, necessaria per partecipare alle gare oltre i 20 milioni di euro, sia riferita a un periodo di attività riguardante i migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, favorendo quindi il soddisfacimento del requisito.
In secondo luogo si proroga di un anno il termine (oggi stabilito al 31 dicembre 2012) fino al quale, ai fini della verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature e costo del personale dell'impresa (in sede di revisione triennale dell'attestazione Soa), si consente una tolleranza del 50% (invece che del 25%) e si procede alla riduzione della cifra d'affari in misura pari al 50%; il tutto per tener conto delle difficoltà del mercato dei lavori pubblici, in fortissima contrazione. Si attenua (facoltà, non obbligo) il vincolo all'affidamento, da parte del ministero della Giustizia, a società partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze, come centrale di committenza, del compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie.
Introdotte anche le norme per il superamento del dissenso nelle conferenze di servizi, ove si prevede che i partecipanti formulino soluzioni anche volte a modificare il progetto originario e non si limitino a esprimere dissenso, con la previsione aggiuntiva di una ulteriore riunione di mediazione e di una ulteriore riunione per definire comunque i punti di dissenso e, se non si trova ancora una soluzione, adottare comunque un dpcm con la decisione finale, con la partecipazione dei presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Vengono trasposte nel testo del decreto legge anche le modifiche (contenute nel ddl semplificazione-bis) all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici in cui si prevede che la quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto, passi dal 25 al 20% dell'iniziale importo garantito, consentendo quindi alle imprese di avere un livello minore di impegni. Si introduce poi una norma sulle opere in esercizio stabilendo che, anche prima del collaudo, l'esercizio protratto per oltre un anno produca, a determinate condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all'emissione del certificato di collaudo. Per gli appalti affidati alla data di entrata in vigore della disposizione, le cui opere siano state in tutto o in parte poste in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge nei termini indicati dalla norma, il termine per lo svincolo automatico avviene a decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni.