Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29, della legge n. 341/1995 per l


13 settembre 2012

In riferimento alla precedente comunicazione Ance del 5 settembre scorso, in merito alla riduzione contributiva dell'11,50% (art. 29, co. 2 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341) si forniscono qui di seguito alcune indicazioni operative per l'applicazione dell'incentivo che fanno seguito a informali chiarimenti ricevuti dagli Uffici della Direzione Centrale Entrate Contributive dell'Inps.
Come noto, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto attuativo, la norma consente di applicare lo sconto solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine per l'emanazione del decreto attuativo (31 luglio di ciascun anno). Tale meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente di cui all'art. 1, co. 51 della L. n. 247/2007, consente pertanto alle imprese interessate di calcolare l'importo del beneficio già con riferimento al mese di settembre 2012 da applicare sulle denunce del mese di ottobre.
Con l'introduzione del sistema digitale on line per la richiesta dello sconto in parola, nonchè del codice ''7N'' per le autorizzazioni alla riduzione, le imprese sono sottoposte ad un controllo preventivo in ordine ai requisiti di accesso alla misura agevolativa, pertanto, potranno beneficiare dello sgravio anche per i periodi pregressi a quelli dell'autorizzazione, a far data dal mese di gennaio 2012, senza incorrere in possibili note di rettifica da parte dell'Inps.
Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità di usufruire dello sconto solo successivamente all'emanazione dell'apposito decreto attuativo e delle relative istruzioni operative dell'Inps, le quali, come ogni anno, renderanno noto il termine entro cui sarà possibile effettuare le operazioni per il recupero degli arretrati, utilizzando l'apposito codice causale ''L207''da indicare nel sistema Uniemens.
Con riferimento all'obbligo di inoltro della Dichiarazione di Responsabilità ai fini dell'accesso al beneficio, si conferma che nessun adempimento dovrà essere fatto in tal senso, in quanto attraverso la nuova funzionalità telematica ''Riduzione Edilizia'' (operativa dal 31 agosto scorso) sarà possibile dichiarare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e di non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.