Decreto legge Omnibus: le misure di interesse per il settore delle opere pubbliche


30 agosto 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante ''Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici''.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia l'11 agosto 2023, ed è attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione.
Per quanto di interesse per il settore, si segnalano le seguenti principali disposizioni.
Art. 16 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
L'art. 16 del d.l. n. 104/2023, modificando l'art. 44-bis del d.l. ''semplificazioni bis'' n. 77/2021, recante nello specifico ''Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto'', interviene sul procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di cui all'allegato IV-bis al citato d.l. n. 77/2021.
In particolare, gli interventi presi in considerazione dalla norma sono i seguenti:

  • realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
  • potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione);
  • realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
  • realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
  • realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
  • potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
  • realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
  • messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
  • interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
  • realizzazione della Diga foranea di Genova.
Rispetto ad essi, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato già trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della disposizione e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) dell'allegato I.7 al nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, cioè da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
In tali casi, ai fini della conclusione dell'iter di approvazione dei progetti, non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.
Art. 18 - Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
L'art. 18, comma 2 del d.l. n. 104/2023 contiene disposizioni di carattere finanziario per gli interventi realizzati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato a contraente generale e in corso di esecuzione alla data del 1� giugno 2021.
Come specificato nella relazione illustrativa, tali disposizioni rispondono alla necessità di prevedere - in via straordinaria - una integrazione del quadro economico e finanziario dei suddetti interventi, a fronte delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, dell'energia e dei carburanti, intervenute dalla data di sottoscrizione dei contratti ad oggi, e delle ulteriori esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
I contratti presi in considerazione dalla norma in esame sono, in particolare, i seguenti:
  • la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1� lotto funzionale;
  • la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1� lotto funzionale;
  • la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Rispetto ad essi, si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla loro realizzazione si provvede - nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024 - sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. ''semplificazioni'' n. 76/2020, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
Il predetto Fondo - lo si ricorda brevemente - è stato inizialmente istituito per fare fronte ai maggiori fabbisogni connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. A seguito del fenomeno del ''caro materiali'', il Fondo è stato destinato anche alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.
La norma prevede, poi, che a seguito di verifica da parte del Mit dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 36/2023. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza
Infine, con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento da parte dell'Unità di missione per il Pnrr del Mit dei controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, l'art. 18, comma 3 autorizza la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Cordialità
Saverio Padalino
Direttore Ance Foggia

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