Versamento contributi sospesi – INPS, messaggio n. 102/21


19 gennaio 2021
Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l'INPS fornisce le indicazioni operative per il versamento rateizzato del restante 50% delle somme dovute a seguito della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalle norme emergenziali, ai sensi dell'art. 97 del D.L. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20 (cfr. comunicazione Ance del 16 settembre 2020).
Si ricorda che il citato art. 97 ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità di una diversa modulazione del pagamento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; per il restante 50% è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021.[1]
Nel messaggio qui illustrato l'INPS, in via preliminare, comunica che il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato valido anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.
L'Istituto ricorda che, per ciascuna gestione previdenziale, l'importo minimo di ognuna della 24 rate non può essere inferiore a 50 euro.
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui al citato art. 97 e sull'importo residuo saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 16 settembre 2020. Inoltre, in assenza di regolarizzazione di tale debito residuo[2], l'INPS trasferirà il relativo credito all'Agente della Riscossione, con la formazione dell'avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo.
Per quanto riguarda le istruzioni operative, le aziende con dipendenti che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al predetto art. 97 per il versamento delle ulteriori 24 rate mensili di pari importo (corrispondenti al rimanente 50% delle somme dovute) provvederanno al pagamento tramite modello F24, compilando la sezione ''INPS'' con le modalità indicate nell'esempio di seguito riportato, utilizzando il codice contributo ''DSOS'' ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito[3]:


Codice sede


Causale contributo

Matricola INPS / Codice INPS /

Filiale azienda


Periodo dal


Periodo al


Importi a debito versati


DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

mm/aaaa

mm/aaaa



Nel caso in cui l'azienda usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di versamento, deve compilare più righe del modello F24 (una per ogni periodo oggetto di sospensione), valorizzando separatamente i codici corrispondenti, come nell'esempio seguente:


Codice sede


Causale contributo

Matricola INPS / Codice INPS /

Filiale azienda


Periodo dal


Periodo al


Importi a debito versati


DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

03/2020

03/2020



DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

04/2020

04/2020



Infine, con riferimento ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della legge n. 335/95, per il versamento delle rate relative al restante 50% delle somme dovute l'INPS rinvia ai codici F24 e alle modalità riportate nel messaggio n. 2871/20 (par. 2.3).[4]


[1] Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.
[2] Anche attraverso la rateazione di cui all'art. 2 co. 11 del D.L. n. 338/89, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/89 e s.m.i.
[3] N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973.