Covid-19: pubblicazione in GU del DPCM 14.01.21– ulteriori misure urgenti


19 gennaio 2021
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 15 gennaio scorso per informare che è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2, il DPCM 14 gennaio 2021 recante ''Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»''.

In particolare, si segnala, ad integrazione di quanto già indicato nella comunicazione precedente, che sono stati modificati gli elenchi dei Paesi per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi (Allegato 20 del DPCM), come di seguito:

  • Elenco A : Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
  • Elenco B: Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
  • Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • Elenco D: Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
  • Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Si rileva, inoltre, che è stata estesa, fino al 5 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021[1] in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
Per il commento alle ulteriori misure di interesse si rinvia alla suddetta nota del 15 gennaio scorso.