DL Agosto – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, messaggio n.4254


19 novembre 2020
Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l'INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID, previsto dal Decreto Agosto.
Il messaggio fa seguito alla circolare n. 105/20, con cui l'Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza del predetto esonero contributivo (cfr. comunicazione Ance del 1 ottobre 2020), disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
Nel messaggio qui illustrato, l'INPS, in via preliminare, precisa che tale agevolazione contributiva è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' del 19 marzo 2020 e s.m.i. (c.d. ''Temporary Framework'') e nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione medesima.[1]
La sua efficacia è, inoltre, subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. In proposito, l'Istituto comunica che tale misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione del 10 novembre 2020.
Vengono fornite, quindi, le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.
Per fruire dell'esonero i datori di lavoro dovranno inviare all'INPS[2] un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione ''2Q'' (''Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/20''), in cui autocertificano i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola[3];
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • importo dell'esonero.
La suddetta istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero. Ricevuta la richiesta e verificati i dati esposti dal datore di lavoro, la struttura INPS territorialmente competente attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione ''2Q'' con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale ''L903'' (''Conguagli Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/20'').[4]
I datori di lavoro che intendano recuperare l'esonero nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest'ultimo caso, qualora non sia possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Analoga procedura deve essere utilizzata, per recuperare lo sgravio spettante, dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività.
L'INPS fornisce, inoltre, una serie di precisazioni per il calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero:
  • l'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL[5];
  • come base di calcolo per la misura dell'esonero, si fa riferimento alla retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • per determinare la misura dell'esonero, va considerata l'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta (e non eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle predette mensilità).
L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo di 4 mesi). Resta ferma la possibilità di fruire dell'esonero anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista la capienza.
L'INPS ricorda che, in caso di accesso all'esonero qui considerato, per la durata del periodo agevolato il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti di integrazione salariale relativi all'emergenza COVID, salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.
Per le ulteriori indicazioni operative, si rinvia alla citata circolare INPS n. 105/20.

[1] Si rinvia, in proposito, al par. 5 della citata circolare INPS n. 105/20.

[2] Tramite la funzionalità ''Contatti'' del Cassetto previdenziale alla voce ''Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104''.

[3] Come precisato nella citata circolare n. 105/20, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e s.m.i.

[4] L'azienda deve valorizzare all'interno di , , nell'elemento il suddetto codice causale ''L903''. Nell'elemento va indicato il relativo importo.

[5] Per le ulteriori contribuzioni non oggetto di esonero, si rinvia al par. 3 della citata circolare n. 105/20.

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