Divieto di licenziamento art. 46 D.L. n. 18/20 - Inidoneità sopravvenuta alla mansione


01 luglio 2020
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'allegata nota n. 298/20, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 18/20 e s.m.i., con particolare riferimento alle l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Tenuto conto della portata generale della norma di riferimento, l'INL conferma che anche l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tenuto conto che l''inidoneità impone al datore di lavoro la verifica circa una possibile ricollocazione in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
La fattispecie in esame, pertanto, essendo assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/20 e al relativo divieto di licenziamento fino alla data del 17 agosto p.v. , temine prorogato dall'art. 80 del D. L. n. 34/20.

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