Sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria – Istruzioni operative


20 maggio 2020
L'Inail, con l'allegata circolare n. 21/20, ha fornito le istruzioni operative in merito alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 27/20 e dal D.L. n. 23/20.
L'Istituto ha altresì ritenuto opportuno confermare che, con una circolare di prossima emanazione, verranno fornite ulteriori istruzioni sia riguardo il rinvio a settembre della ripresa dei versamenti sospesi, così come previsto nel cosiddetto decreto ''Rilancio'', sia in relazione alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/20 apportate dalla legge di conversione n. 27/20 e oggetto di ulteriore intervento sempre nel medesimo decreto ''Rilancio''.
La circolare in oggetto, in particolare, riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d'imposta precedente.
Nelle more della pubblicazione del decreto ''Rilancio'' e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate al riguardo, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Per le imprese operanti nei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1� marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti, nelle more della pubblicazione del decreto ''Rilancio'', dal 1� maggio fino al 31 maggio 2020.
L'Istituto ricorda inoltre che sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Anche in questo caso, nelle more della pubblicazione del decreto ''Rilancio'', la ripresa dei pagamenti deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere stati effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.
I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti legge n. 9/20, n. 18/20 e n. 23/20 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni, con versamento delle rate sospese nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
L'Istituto evidenzia inoltre che è in corso di realizzazione un apposito servizio online con cui gli interessati dovranno comunicare di aver effettuato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.
In attesa del servizio online, per i casi urgenti come quelli relativi alla sospensione delle rate mensili delle rateazioni concesse ai sensi della L. n. 389/89, i beneficiari sono tenuti a trasmettere tale comunicazione tramite Pec alla sede competente.
Reso disponibile il servizio online, la comunicazione dovrà essere ripresentata, anche da chi ha già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alla circolare Inail n. 11/20 e già oggetto della comunicazione Ance del 30 marzo 2020.
La nota conclude riepilogando le specifiche disposizioni sulla proroga dei termini in materia di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione nonchè, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
Tra gli allegati (n.5) alla circolare in parola , l'Inail ha reso disponibile uno specchietto riepilogativo delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti nei confronti dell'Istituto.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa esplicito rinvio alla circolare in commento.

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