Inps circolare n. 59/20 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Integrazioni


20 maggio 2020
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 23/20, che ha previsto, tra l'altro, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi, l'Inps, con l'allegata circolare n. 59/20, ha fornito le relative istruzioni ad integrazione delle disposizioni amministrative già emanate con la circolare n. 52/20 e oggetto della comunicazione Ance del 16 aprile 2020.
Rispetto a quanto disciplinato dall'art. 18 del D.L. n. 23/20, viene confermato che il raffronto tra i ricavi o compensi, che nelle imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro deve essere in diminuzione di almeno il 33 per cento, mentre in quelle che superano i 50 milioni di euro di almeno il 50 per cento, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile.
In questo modo sarà possibile applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
L'Inps ricorda, altresì, che le disposizioni richiamate dall'art. 18 del D.l. n. 23/20 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 e che i versamenti per i predetti mesi sono sospesi anche per le imprese che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. In tale caso, la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Viene chiarito inoltre che, per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese e, pertanto, non rientra tra gli aiuti c.d. di Stato.
Viene confermato che la sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine di sei mesi per le richieste di rimborso delle prestazioni di Cassa integrazione).
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonchè agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.
Per quanto riguarda le modalità operative, le aziende dovranno inserire nell'elemento, i seguenti codici di nuova istituzione:

  • ''N970'', avente il significato di ''sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2'' (imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro);
  • ''N971'', avente il significato di ''sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4'' (imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro);
  • ''N972'', avente il significato di ''sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5'' (imprese che hanno avviato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019).
L'Istituto, previa istruttoria, provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione ''7G'', avente il significato di ''Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18''.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1� aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando, come sopra evidenziato, l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
La sospensione contributiva, ricorda l'Inps, si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In relazione a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del D.L. n. 18/20, che stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 21 del D.L. n. 23/20, l'Inps ricorda che tali versamenti vengono considerati tempestivi se sono stati effettuati entro il 16 aprile 2020.

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