Manovra 2019: Pubblicato in GU il


29 ottobre 2018
Attuazione della ''pace fiscale'' tra Erario e contribuenti e semplificazione in tema di fatturazione elettronica. Questi i principali contenuti di maggiore interesse del DL 23 ottobre 2018, n.119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 della medesima data ed in vigore dal 24 ottobre. Il decreto è il primo provvedimento emanato dal Governo nell'ambito della Manovra economico-finanziaria per il 2019 ed è attualmente assegnato alla Commissione Finanze del Senato per l'avvio dell'iter parlamentare di conversione in legge (DdL 886/S). 1. Definizioni agevolate (Artt.1-6 e 9) Sono previste diverse ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra fisco e contribuenti. In particolare, le principali riguardano la: a)definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC); b)definizione agevolata degli atti d'accertamento; c)definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. ''rottamazione ter''); d)cancellazione dei debiti sino a 1.000 euro; e)definizione agevolata delle controversie tributarie; f)possibilità di presentare la ''dichiarazione integrativa speciale'', per correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017. a) Definizione dei processi verbali di constatazione (art.1) È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018) ed aventi ad oggetto violazioni in tema di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e IVA: o presentando entro il 31 maggio 2019, con le modalità che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la relativa dichiarazione volta a regolarizzare le violazioni oggetto del verbale di constatazione (relative a periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini d'accertamento), o versando, in unica soluzione, o in 20 rate trimestrali di pari importo (di cui la prima entro il 31 maggio 2019), le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate relative a tutte le violazioni contestate per o gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Per questi, la definizione avviene con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla medesima data del 24 ottobre 2018, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, o gli inviti al contraddittorionotificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso, la definizione avviane con il pagamento delle somme dovute per le imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, o gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi, il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, deve avvenire entro 20 giorni dalla predetta data. In tutti i casi, il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo (è esclusa la compensazione). Le ulteriori modalità applicative verranno definite da uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. c) Rottamazione ter (art.3) E' prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1� gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cd. ''rottamazione ter''). Tale nuova definizione consente di abbattere le sanzioni e gli interessi, versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonchè l'aggio, i diritti di notifica, e le spese esecutive maturate a favore dell'agente: o in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; o in 10 rate consecutive di pari importo, nell'arco di 5 anni (2 rate all'anno, in scadenza 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019). In tal caso, saranno dovuti interessi al tasso pari al 2%. Il pagamento potrà avvenire anche utilizzando in compensazione i crediti ''commerciali'' vantati dalle imprese nei confronti della PA (si tratta dei crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, vantati nei confronti della PA)[1]. L'adesione alla definizione agevolata comporta, tra l'altro, la ''regolarità fiscale'' ai fini dell'ottenimento dei rimborsi di imposta, e dei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Possono fruire della ''rottamazione ter'' anche i soggetti che hanno già aderito alle precedenti sanatorie e cheeffettuano entro il 30 novembre 2018 il pagamento delle rate dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Aderendo alla nuova rottamazione, tali contribuenti potranno versare le somme ancora dovute in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Non possono essere definiti i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti: o le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; o i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti o le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; o le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. d) Cancellazione dei debiti sino a 1000 euro (art.4) Si prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1� gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Lo stralcio non si applica ai debiti relativi a o le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; o i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti o le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; o IVA riscossa all'importazione. e) Definizione delle controversie tributarie Possono essere definite le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in tutti i gradi di giudizio (anche Cassazione): o aventi ad oggetto atti impositivi in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), o per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato, o ne ha la legittimazione), con il pagamento dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento: ·della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; ·di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento: ·del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio; ·del 40% negli altri casi (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.). Entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia va presentata una domanda distinta di definizione (esente da imposta di bollo) ed effettuato un distinto versamento. Per gli importi superiori a 1.000 euro è prevista la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali (è esclusa la compensazione). Le controversie definibili non sono automaticamente sospese, ma lo divengono su richiesta del contribuente presentata al Giudice, nella quale si dichiara l'intenzione di volersi avvalere della definizione. In tal caso, il processo è sospeso sono al 10 giugno 2019, data entro la quale il contribuente deve depositare presso il Tribunale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti. In questa ipotesi, il processo resta sospeso sino al 31 dicembre 2020. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020. Sono invece sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione della definizione in oggetto. f)Dichiarazione integrativa speciale (art.9) Viene permesso, fino al 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA. L'integrazione degli imponibili è ammessa sino a 100.000 euro di imponibile annuo relativamente alle suddette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato. Il limite dei 100.000 euro, inoltre, costituisce il limite complessivo di imponibile annuo, per cui si può procedere all'integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, l'integrazione è comunque ammessa sino a 30.000 euro. Sul maggior imponibile si applica senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori: a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20%, ai fini delle IRPEF e IRES e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP; b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%; c) l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria. I contribuenti che vogliono usufruire di tale regime devono: o inviare una dichiarazione integrativa all'Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta per cui non siano scaduti i termini di accertamento (pertanto si tratta delle dichiarazioni relative agli anni 2013-2016 presentate entro il 31 ottobre 2017). o pagare spontaneamente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, senza possibilità di compensazione. Il versamento può essere rateizzato (10 rate semestrali, 20 trimestrali) e, in tal caso, il primo versamento va fatto entro il 30 settembre 2019. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri del 20 ottobre scorso, tale forma di sanatoria è stata modificata rispetto a quanto previsto nel precedente schema di decreto legge, eliminando dall'ambito applicativo le imposte sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero ed escludendo la non punibilità dei reati penali. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonchè le ulteriori disposizioni attuative. 2. Disposizioni in tema di fatturazione elettronica (Artt.10-14) Il Provvedimento prevede diverse misure dirette a semplificare l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1� gennaio 2019, ma anticipato già allo scorso 1� luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici[2]). In particolare, viene previsto: ·l'inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, o con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (art.10). La norma lascia irrisolto il problema dei subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, che hanno subito l'anticipazione del nuovo adempimento già dallo scorso 1� luglio 2018. Per questi, anche con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni, resta confermato il regime sanzionatorio in caso di erronea emissione di un fattura cartacea in luogo di quella elettronica, ancorchè l'imposta sia stata comunque assolta e non ci sia alcun danno per l'Erario[3]. Pertanto, stanti le numerose criticità che continuano a sussistere sul nuovo adempimento per i subappaltatori/subcontraenti di appalti pubblici, si ribadisce che l'ANCE non mancherà di intervenire nuovamente, evidenziando la necessità di eliminare qualsiasi forma di sanzione anche in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione, anzichè di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell'adempiere al nuovo obbligo. ·a decorrere dal 1�luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che documentano e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione, come attualmente stabilito dall'art.21, co.4, del DPR 633/1972 (art.11), ·l'annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e non più entro 15 giorni dall'emissione della fattura stessa (art.12), ·l'abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa (art.13), ·entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (art.14). [1] Cfr. art.12, co.7-bis del DL 145/2013, convertito nella legge 9/2014 e DM 24 settembre 2014. [2] Sul punto, si ricorda che l'art.11-bis, co.1, lett. a),del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2018, ha prorogato al 1� gennaio 2019 l'obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l'entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione. Cfr. ANCE ''E-fattura per i subappalti nei contratti pubblici - Guida alle modalità applicative'' - ID n. 33644 del 12 settembre 2018;''In Gazzetta Ufficiale il Decreto Dignità: pubblicata la conversione in legge del DL 87/2018'' - ID n.33513 del 27 agosto 2018; E-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell'Agenzia della Entrate'' - ID n.33158 del 03 luglio 2018; ''E-fattura: il DL 79/2018 posticipa l'obbligo solo per le cessioni di carburante'' - ID n.33147 del 02 luglio 2018; ''Fatturazione elettronica tra privati: in arrivo i primi chiarimenti dell'AdE'' - ID n.32454 del 02 maggio 2018; ''Legge di Bilancio 2018 - Focus fiscale'' - ID n.31242 del 26 gennaio 2018. [3] In questa ipotesi, infatti, la fattura si considera comunque come non emessa e si rende applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art.6 del D.Lgs. 471/1997 (sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro, o in misura fissa da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.