Procedure di verifica della regolarità degli appalti


01 ottobre 2018
Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota del 13 settembre scorso, ha risposto all'istanza di interpello n. 5/2018, avanzata dalla UGL terziario, in merito alla corretta interpretazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 25/2017, convertito dalla L. n. 49/2017. In particolare, è stato richiesto se possano ritenersi ancora valide le misure di verifica istituite nei contratti collettivi prima dell'abrogazione, da parte del decreto suddetto, della disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 29 che ''attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall'appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti''. Il dicastero ha chiarito che l'art. 2 del D.L. n. 25/2017 ha, di fatto, rimosso la possibilità per il contratto collettivo di derogare al regime di solidarietà negli appalti, con decorrenza dal 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto) e, pertanto, da tale data i contratti collettivi non potranno inserire modalità di verifica dell'appalto in deroga al regime di solidarietà. Con riferimento, invece, alle disposizioni già contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, è stato chiarito che le stesse non si potranno applicare ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data. Pertanto, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà trova applicazione solo per i crediti maturati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, mentre tale deroga non potrà operare per i crediti maturati successivamente.