Attività ispettiva in presenza di contratti certificati


23 luglio 2018
Pubblicata dall'INL la Circolare n. 9/2018 con la quale l'Istituto ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in caso di svolgimento della propria attività in presenza di contratti certificati, ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs n. 276/2003. L'ispettorato, con riferimento alle ipotesi di accertamento ispettivo iniziato successivamente alla presentazione della richiesta di certificazione, ha chiarito che il personale potrà svolgere la propria attività, informando, però, prontamente la Commissione di certificazione circa la pendenza dell'accertamento ispettivo. Tale comunicazione sospenderà, laddove previsto, il procedimento certificatorio che, in fase di conclusione, dovrà tener conto delle eventuali osservazioni pervenute dal personale ispettivo. Nell'ipotesi di controlli iniziati prima della presentazione della richiesta di certificazione, è stato precisato che l'organo ispettivo dovrà, non appena venga reso edotto del deposito di una istanza di certificazione, informare la Commissione di certificazione della pregressa pendenza di un procedimento ispettivo ai fini della sospensione della procedura certificativa, avendo cura di informare la Commissione stessa degli esiti dell'accertamento. Nel caso in cui, in presenza di una certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, il personale ispettivo rilevi l'erronea qualificazione del contratto o delle difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, dovrà indicare nel verbale che l'effettivo disconoscimento dei contratti certificati è condizionato al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione che ha adottato l'atto o alla positiva impugnazione prevista ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 276/2003. La comunicazione di richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione interrompe la prescrizione e sospende, per il periodo della conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso del termine di decadenza. Nel caso in cui la Commissione che ha redatto l'atto non si trovi nel territorio di competenza dell'ufficio ispettivo che ha condotto gli accertamenti, lo stesso dovrà delegare l'Ispettorato del territorio della Commissione al deposito della richiesta del tentativo di conciliazione e alla partecipazione alla riunione, il quale dovrà trasmettere tutta la documentazione, corredata da una relazione dettagliata, all'ufficio ispettivo che ha condotto le verifiche. Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, l'organo di vigilanza promuoverà il ricorso al giudice ordinario in tutte le ipotesi di errore rispetto alla qualificazione giuridica del contratto o difformità tra il programma negoziale e ciò che è stato realizzato; al TAR, nei casi in cui vi sia stata una violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento o uno sviamento dell'esercizio del potere certificatorio. Con riferimento poi al criterio da utilizzare per la scelta del foro territorialmente competente, è stato chiarito che tendenzialmente si tratta del foro relativo al luogo in cui si trova la sede sociale dell'impresa. In caso di certificazione del contratto di appalto, tenuto conto del fatto che sia il preventivo tentativo di conciliazione che il ricorso vengono esperiti nei confronti del committente e dell'appaltatore, si dovrà ricorrere al criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell'azienda in cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi anche il singolo cantiere. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione non possa essere eseguita nel territorio di competenza dell'ufficio che ha proceduto all'ispezione, lo stesso dovrà trasmettere la documentazione all'ufficio territoriale del foro competente, con relativa relazione. Per le parti non commentate si rinvia alla nota allegata.