DL n. 87/2017 c.d.


17 luglio 2018
Abolito l'obbligo dello split payment per le prestazioni di servizi rese dai professionisti, revisione del ''redditometro'' e rinvio della scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Queste sono alcune delle misure introdotte dal Decreto Legge n. 87/2018 recante ''Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese'', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018. Il Decreto legge, in vigore dal 14 luglio scorso introduce infatti, alcune misure di semplificazione fiscale tra le quali, in particolare, si evidenzia: - l'abolizione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l'esclusione dallo split payment per i professionisti in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017 (cd. ''Manovra Correttiva'') convertito con modifiche nella legge n.96/2017[1]. Riguardo questo tema si evidenzia che l'Ance ha intrapreso, da tempo, le più opportune iniziative al fine di ottenere la soppressione generalizzata dello split payment quanto meno a partire dal 1 gennaio 2019, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, infatti, dallo split payment deriva un incremento esponenziale del credito IVA con una pesante perdita di liquidità, che l'ANCE ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l'anno. Ciò mette seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità. L'abolizione dello split payment è tanto più necessaria considerato che la fatturazione elettronica (di per sè strumento finalizzato alla lotta all'evasione dell'IVA), per quanto riguarda i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni committenti, è già in vigore dal 2015 e che, dal 1 luglio scorso, l'e-fattura è divenuta obbligatoria per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto pubblico[2]. Tra le altre misure di natura fiscale si evidenziano le seguenti: - la revisione del ''redditometro'' attraverso: ol'abolizione del DM del MEF del 16 settembre 2015 che elencava gli elementi indicativi di capacità contributiva, e la previsione che il MEF emani, per il medesimo fine, un nuovo decreto dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. - Il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. ''spesometro'' Cfr. articolo 21, DL 78/2010 Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 122/2010) che vanno effettuate: oper i dati relativi al terzo trimestre 2018, entro il 28 febbraio 2019 anzichè entro il secondo mese successivo al trimestre; oin caso di opzione di invio semestrale dei dati, entro il 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il secondo. Il provvedimento interviene, inoltre, in materia di iperammortamento[3] per subordinare l'applicazione del beneficio alla circostanza che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive site nel territorio dello Stato. A tal fine viene stabilito che in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), intervenuta nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione, la maggior deduzione viene recuperata. Tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione. La previsione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 e non si applica ai cosiddetti ''investimenti sostitutivi''[4] previsti dalla Legge 205/2017 (Bilancio 2018). [1]A tal riguardo si ricorda che il DL 50/2017 aveva abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR. N. 633/1972 che escludeva lo split payment per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Cfr. Ance ''Decreto Legge 50/2017 (cd. ''Manovra correttiva'') - Misure fiscali'' - ID n. 28348 del 27 aprile 2017. Sul punto preme evidenziare che l'originaria formulazione normativa del comma 2 dell'art.17-ter del DPR. n. 633/1972, nell'escludere dalla disciplina dello split payment le prestazioni dei ''professionisti'', faceva riferimento esplicito solo alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta, mentre il dettato normativo introdotto dall'art. 12 del Decreto Dignità, menziona espressamente anche quelle assoggettate a ritenuta di acconto. [2] Cfr. Ance ''E-fattura: il DL 79-2018 posticipa l'obbligo solo per le cessioni di carburante'' -ID N. 33147 del 02 luglio 2018 e ''E-fattura per i subappalti: emanati i chiarimenti dell'Agenzia della Entrate'' - ID N. 33158 del 03 luglio 2018. [3] Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l'agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave ''Industria 4.0''. Tale beneficio, per l'acquisto dei beni materiali digitali individuati dall'Allegato A della legge n.232/2016 (Bilancio 2017), prevede una percentuale d'ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento. Allo stesso modo è stato prorogato anche l'ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell'Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento. [4] Cfr. art. 1 commi 35 e 36. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purchè, nel medesimo periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge di bilancio 2017; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Cfr. Ance '' Iperammortamento - Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate'' - ID N. 31347 del 1 febbraio 2018, e Ance ''Iperammortamento e perizia giurata: i chiarimenti dell'AdE nella R.M. 27/E/2018'' - ID N. 32227 del 10 aprile 2018.