06 dicembre 2017

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 148/2017 (cd. ''Decreto Fiscale''), recante ''Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili'', in vigore dal 16 ottobre 2017[1].
Tra le novità introdotte nella fase di conversione in legge del Provvedimento, di particolare interesse appare la cd. ''rottamazione bis'' (art. 1), che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non avevano aderito alla ''prima rottamazione'' o che non avevano provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati[2].
Riconosciuta, altresì, la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d'imposta 2017 (dal 1� gennaio al 30 settembre 2017).
Inoltre, tra le ulteriori misure in materia fiscale contenute nella legge di conversione n. 172/2017 si segnalano, tra l'altro:
· modifiche alla disciplina delle comunicazioni dati ai fini IVA (art. 1-ter)
In particolare, per rimediare alle difficoltà di invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute per il 2017, i contribuenti potranno trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale (anzichè ogni tre mesi)[3].
Prevista, altresì, l'inapplicabilità delle sanzioni per l'errata trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che i dati siano trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018;
· nuova procedura di ''voluntary disclosure'' per i rientro dei capitali all'estero (art. 5-septies)
I contribuenti residenti in Italia (ex lavoratori frontalieri iscritti all'Aire o i loro eredi), potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all'estero e mai dichiarati al fisco, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.
· sospensione dei termini per i versamenti tributari e disposizioni di favore per i contribuenti dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi (alluvione in Toscana del 9 settembre 2017 e terremoto sull'isola di Ischia del 21 agosto 2017) - art. 2.
Tra le misure contenute nel testo originale del Provvedimento e confermate anche in sede di conversione nella legge n.172/2017, si segnala l'art. 3 in materia di split payment[4] che, a decorrere dal 1� gennaio 2018, estende l'applicazione della ''scissione dei pagamenti'', anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.
Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo ''split payment'' verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti:
- tutte le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Per completezza, si ricorda anche che, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.


[1]Cfr. ANCE ''Decreto Legge 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) - Misure d'interesse''- ID n. 30137 del 18 ottobre 2017.
[2]Cfr. ANCE ''Rottamazione cartelle 2017 - On-line i moduli per l'adesione'' - ID N. 30317 del 31 ottobre 2017.
[3] Cfr. ANCE ''Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta'' - ID n. 26666 del 6 dicembre 2016.
Come noto, l'art. 21 del DL n. 78/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del DL 193/2016, stabilisce, a decorrere dal 1� gennaio 2017, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco ''clienti-fornitori'' e l'introduzione di due nuovi adempimenti:
- una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (cd. ''spesometro trimestrale'').
- una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
[4]Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente). Cfr. ANCE ''Split payment - Via libera della UE alla proroga fino al 2020'' - ID n. 28515 del 9 maggio 2017 e ANCE ''Manovra correttiva'' - Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017'' - ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

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