Limiti utilizzo voucher - Inps, messaggio n. 4752/2017


06 dicembre 2017

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 4752 del 28 novembre scorso, ha fornito indicazioni operative in merito ai limiti di utilizzazione dei buoni lavoro, c.d. voucher, di cui al D.Lgs. n. 81/2015.

In primo luogo, è stato ribadito che, al comma 1 dell'art.1 del D.L. n. 25/2017 1, è stata prevista l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015) e che, contestualmente, al comma 2 dell'articolo medesimo, è stata prevista la possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, i buoni lavoro richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017).

Resta fermo che tali buoni lavoro potranno essere utilizzati per le prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il termine sopraindicato, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni abrogate.

E' stato, inoltre, chiarito che le prestazioni inserite tramite la procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1� gennaio 2018 saranno automaticamente cancellate, mentre con riferimento alle prestazioni con inizio nel 2017 e fine nel 2018, è stato precisato che saranno cancellate d'ufficio solo le prestazioni relative al 2018.

Inoltre, tali prestazioni dovranno essere consuntivate dal committente entro il 15 gennaio 2018, in quanto dal 16 gennaio l'accesso alla procedura internet relativa al lavoro accessorio sarà inibito.

E' stato, infine, comunicato che, entro il 18 marzo prossimo, sarà possibile richiedere il rimborso delle somme versate entro il 17 marzo 2018 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2018, tramite modello Sc52.



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1 Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 recante ''Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonchè per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti''.

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