Inapplicabilità delle sanzioni per omesso versamento


05 ottobre 2012

Le sanzioni relative all'omissione del versamento dei tributi non sono dovute se l'impresa dimostra che l'inadempimento è dovuto a difficoltà finanziarie, causate dal mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della pubblica amministrazione committente.
Questo il disposto della Sentenza n. 158 del 23 maggio 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di tributi non versati, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Il caso di specie riguarda una società che presta servizi in materia ambientale nei confronti di un Ente pubblico (Regione Campania), la quale in seguito ai ritardati pagamenti da parte di quest'ultimo, versa in difficoltà finanziarie ed economiche.
Ciò premesso, l'impresa, ricevuta la cartella di pagamento per il mancato versamento delle imposte (IRPEF, IRAP e IVA), aveva proposto ricorso eccependo che le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni non fossero dovute, per mancanza del requisito di colpevolezza richiesto dall'art. 5 D.Lgs. 472/97 (condizione necessaria, nel nostro ordinamento, per l'irrogazione della sanzione amministrativa).
Inoltre, la società richiamava l'esimente della forza maggiore[1], previsto dalla norma come condizione di non punibilità, verificatasi a causa dei mancati pagamenti da parte dell'ente pubblico, per i servizi ad esso resi.
La CTP di Roma, rifacendosi ad una precedente sentenza di merito[2], accoglieva il ricorso della contribuente confermando ''l'insussistenza del requisito della colpevolezza dell'impresa stante l'esistenza dei crediti vantati nei confronti della committente Regione Campania, annullando per l'effetto le sanzioni iscritte a ruolo''.
Contro tale pronuncia l'Ufficio ha proposto appello ribadendo l'originaria pretesa tributaria, comprensiva delle sanzioni per il ritardato pagamento.
Esaminando il caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la citata sentenza n. 158/292012, conferma quanto stabilito dai giudici di primo grado, ritenendo illegittima l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio in quanto l'impossibilità economico finanziaria della società, debitamente documentata da quest'ultima, è stata causata dai ritardati pagamenti della committente pubblica, e dunque, non è possibile applicare le sanzioni per mancanza del requisito di colpevolezza in capo all'impresa contribuente.
Inoltre, i giudici di secondo grado aggiungono che ''poichè anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima che giuridica, la ''punizione'' indiscriminata dell'incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in stato di coatta incapacità economica''.
In merito, si evidenzia che alla luce di tale orientamento, gran parte delle cartelle di pagamento, relative alle sanzioni, potrebbero essere ridotte in considerazione della incolpevole omissione nei versamenti tributari, causata dalle difficoltà finanziarie che, nella attuale crisi, stanno subendo anche le imprese nel settore delle costruzioni.
Vale cioè il principio che se non mi paghi, non mi puoi sanzionare se ti rispondo con la stessa moneta. Allo stesso modo, se non mi paghi perchè non puoi verificare la correttezza dei versamenti (esempio ai fini della responsabilità fiscale), non puoi sanzionarmi per il ritardo nel pagamento delle imposte.



[1] Ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/97, il quale dispone: ''Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore''.
[2] Nel caso di specie, la sentenza era stata emessa nei confronti della società capogruppo della ricorrente, per le medesime questioni.

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