Le somme corrisposte a titolo di risarcimento, penali o indennizzo si considerano, in linea generale, fuori campo IVA poiché non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Tuttavia, in presenza di un contratto di appalto, è necessario valutare attentamente la natura effettiva di tali importi. Infatti, se tali somme rappresentano, di fatto, un’integrazione del corrispettivo per una prestazione effettivamente resa, esse assumono la natura di corrispettivi supplementari, perdendo la funzione indennitaria e rientrando, quindi, nel campo di applicazione dell’IVA.
È quanto chiarito dalla Risposta n. 215/2025 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla qualificazione giuridica delle somme dovute da un’impresa appaltante all’impresa appaltatrice incaricata della costruzione di un edificio.
Nel caso esaminato, a seguito dei ritardi nella prosecuzione del progetto imputati alla committente, l’impresa appaltatrice otteneva dal giudice una sentenza di condanna al pagamento dei maggiori oneri connessi a ritardi addebitabili alla stazione appaltante.
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia verte sulla necessità o meno di applicare l’IVA sulle somme versate e, pertanto, comporta una valutazione sulla loro natura, meramente risarcitoria o strettamente sinallagmatica.
Secondo la normativa vigente, l’art. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che la base imponibile per cessioni di beni e prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, mentre l’art. 15 del DPR 633/1972 esclude dal campo IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del committente.
In sostanza, per verificare se una somma di denaro rientri, o meno, nel campo di applicazione IVA, occorre verificare l’esistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta, ossia di una correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti in denaro.
Nel caso di specie, conclude l’Agenzia, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle somme da versare, come maggiori oneri determinati da ritardo imputabile al committente che viene fornita dal giudice in sede di condanna, ciò che rileva è il fatto che la prestazione derivante dal contratto di appalto è stata comunque eseguita e il committente ha goduto del nuovo edificio.
Di conseguenza, in questo particolare caso, a fronte dell’esecuzione della prestazione derivante dal contratto di appalto, la somma che il committente deve corrispondere all’impresa in relazione ai “maggiori oneri diretti e indiretti” da essa subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario e, pertanto, va assoggettata ad IVA.
Cordialità
Dott. Saverio Padalino
Direttore Ance Foggia

