Codice appalti: completata la ricognizione sulle SOA.


04 agosto 2016

L'ANAC, attraverso il proprio sito istituzionale, ha reso noto di aver inviato il 20 luglio scorso a Governo e Parlamento gli esiti della ricognizione straordinaria sugli Organismi di Attestazione (SOA), prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (articolo 84, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016).
La ricognizione straordinaria è stata ideata allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.
Come emerge dalle premesse alla stessa ricognizione, l'attività svolta dall'ANAC si è, anzitutto, concentrata sull'analisi del capitale sociale delle SOA e sul rispetto, da parte di queste, dell'attività esclusiva e del divieto di ricorso a figure esterne nell'attività di attestazione. Dai riscontri effettuati, non è emersa alcuna irregolarità.
Le altre verifiche hanno riguardato:
· la produttività delle SOA, da cui è emerso che le SOA partecipate dall'ANCE (C.Q.O.P. e LA SOATECH), rappresentano la prima e la seconda in termini di numero di clienti e di personale impiegato;
· le polizze assicurative, da cui è risultato che quasi tutte le SOA sono in regola, tranne due, a cui è stato intimato di provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento dei massimali assicurativi;
· i Manuali delle procedure di attestazione adottati dai singoli Organismi, per i quali è stata decisa la momentanea sospensione, considerata l'attesa del nuovo aggiornamento del Manuale SOA che seguirà l'adozione delle Linee guida sulla qualificazione, che dovranno essere adottate dall'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, ai sensi dell'art. 83, 2� comma del citato decreto legislativo;
· i promotori, che hanno comportato per tutte le SOA all'invio dell'elenco dei promotori e delle imprese da essi segnalate e di quelle attestate.
A conclusione della ricognizione straordinaria, l'Autorità ha ritenuto che nonostante alcune criticità riscontrate - peraltro in via di soluzione - non sussistono per nessuna delle SOA situazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 64, comma 6, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 207/2010, così come previsto nei casi di mancanza dei requisiti minimi o di esercizio non virtuoso dell'attività.
Pertanto, la stessa Autorità ha confermato le autorizzazioni alle SOA esistenti per l'attività di attestazione, senza dichiarare sospensioni/decadenze.

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